Colpo di scena al processo Stato-mafia che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Non entrerà nel fascicolo del dibattimento la lettera inviata lo scorso 31 ottobre dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, alla Corte d’Assise di Palermo in cui annuncia di essere disponibile a testimoniare nel processo per la trattativa tra Stato e mafia ma di non avere nulla da riferire.
L’esclusione dal fascicolo del dibattimento dipende dall’opposizione di alcune parti del processo, come il Comune di Palermo, parte civile al Processo. L’avvocato dell’ex senatore Marcello Dell’Utri, uno degli imputati del processo, ha chiesto invece l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della lettera inviata dal capo dello Stato alla Corte d’assise che celebra il processo sulla trattativa Stato-mafia e la revoca della citazione di Napolitano, disposta dai giudici, al dibattimento. Anche l’avvocatura dello Stato, parte civile per la presidenza del Consiglio, si è associata alla difesa di Dell’Utri sollecitando la Corte a revocare la citazione a deporre del Capo dello Stato. Entrambe le difese ritengono infatti “superflua” la testimonianza del capo dello Stato dato che ha fatto sapere di non avere conoscenze utili al processo.
LEGGI LA LETTERA DEL CAPO DELLO STATO
La mancata acquisizione della lettera comporta che la Corte non si pronuncerà nuovamente sull’ammissione del capo dello Stato di deporre tra i teste del processo, come richiesto nella lettera di Napolitano.Il capo dello Stato citato come teste dalla Procura, aveva accettato di deporre nei limiti in cui la Corte ha ammesso la sua testimonianza, riguardo cioè alla lettera del consigliere giuridico del Quirinale, Loris D’Ambrosio, morto nel luglio dell’anno scorso.
“La Corte prende atto che non c’è il consenso sull’ingresso del documento e soprattutto sull’utilizzazione del suo contenuto rappresentativo – ha detto il presidente del collegio Alfredo Montalto – resta la sollecitazione ai poteri d’ufficio riservati alla corte che la stessa corte oggi registra, riservando al tempo debito le determinazioni che, se ne ricorreranno i presupposti, potranno essere adottate nel corso dell’istruttoria dibattimentale ai sensi della legge, cosi’ come indicato nell’ordinanza ammissiva delle prove”.